Art. 6.
(Obblighi dell'istituto).

      1. L'istituto di vigilanza deve comunicare, entro le ventiquattro ore successive, la cessazione dal servizio della guardia giurata.
      2. L'istituto di vigilanza deve, altresì, fornire, a richiesta della questura competente, gli elenchi completi delle guardie giurate in servizio o in organico.